Proposta di legge: I partiti politici

Questo è la più recente versione della proposta di Legge sul riconoscimento e sulla disciplina dei partiti politici.
Il documento è ancora in fase di revisione finale, quindi potrebbe subire qualche ulteriore modifica o aggiustamento.

Un ringraziamento particolare va al compianto amico Ugo Genesio, ex giudice di Corte di Cassazione, che ha collaborato con “Le Forme della Politica” (precursore di Forme & Riforme) per la stesura di questo testo. Una nota biografica di Ugo si può trovare a questo link.

 

PROPOSTA DI LEGGE
LEGGE SUL RICONOSCIMENTO E SULLA DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI
Art. 1.
(Natura giuridica e finalità dei partiti)
1. I partiti politici sono libere associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, aventi per scopo
di assicurare ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita pubblica elaborando proposte e
programmi politici.
2. Con la domanda di riconoscimento i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto
contenente il progetto politico del partito. Il nome e il simbolo restano di proprietà esclusiva e
inalienabile del partito.
3. Il partito si ispira e si conforma al metodo democratico prescritto dall’articolo 49 della Costituzione
come principio cardine della sua organizzazione interna e come fondamentale elemento qualificante
della sua azione politica.
Art. 2.
(Statuto)
1. Lo statuto del partito, approvato per atto pubblico e debitamente registrato, deve indicare gli obiettivi
politici, i valori ideali e le fondamentali linee programmatiche del partito. Lo statuto definisce altresì
l’ordinamento interno e regola l’organizzazione del partito in forme atte ad assicurarne il carattere
democratico.
2. Lo statuto del partito può essere modificato successivamente alla costituzione, così come Il nome, il
simbolo e il progetto politico. La competenza a deliberare le modifiche è attribuita all’assemblea
generale degli iscritti.
3. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
entro un mese, rispettivamente, dalla data di registrazione ovvero dalla data di approvazione delle
modifiche.
Art. 3.
(Norme per l’organizzazione del partito in forma democratica)
1. Lo statuto del partito deve contenere specifiche e dettagliate disposizioni riguardanti:
(a) le modalità e procedure per l’iscrizione al partito;
(b) i diritti e i doveri degli iscritti;
(c) la partecipazione di ciascun iscritto alle attività del partito con diritto di parola, di proposta, di voto e di
candidatura nell’ambito degli organi collegiali di cui fa parte;
(d) gli organi di direzione politica e gli organi esecutivi ai vari livelli (nazionale, regionale, locale), le rispettive
funzioni e competenze, le modalità di elezione o nomina e di eventuale revoca degli stessi;
(e) gli organi di garanzia, le rispettive competenze e le modalità di elezione o nomina che ne assicurino
l’indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;
(f) il formale riconoscimento delle minoranze e le norme a garanzia della loro partecipazione in tutti gli organi
collegiali e negli organi di garanzia;
(g) le modalità atte ad assicurare che negli organi collegiali del partito ciascun genere non sia
rappresentato in misura superiore ai due terzi;
(h) le procedure di convocazione degli organi rappresentativi, di approvazione delle delibere degli organi
collegiali e degli atti che impegnano la linea politica del partito;
(i) le modalità e procedure di selezione delle candidature per il parlamento europeo, per il parlamento nazionale,
per i consigli regionali, per ogni altra competizione elettorale e per altre cariche istituzionali non elettive, con
l’obbligo di garantire l’equilibrata rappresentanza di genere;
(l) la previsione del carattere temporaneo delle cariche di partito per una durata non superiore a tre anni con
indicazione di un limite massimo di mandati alla medesima carica;
(m) l’incompatibilità fra incarichi direttivi o esecutivi nel partito ai vari livelli e qualsiasi carica istituzionale (in
parlamento, governo, regioni, amministrazioni locali) e in enti pubblici, agenzie, aziende e società pubbliche o a
prevalente partecipazione pubblica;
(n) le sanzioni a carico degli iscritti al partito per violazione dei doveri imposti dalle leggi o dallo statuto, da
prevedersi in misura proporzionata alla gravità della violazione, con indicazione della procedura e degli organi
competenti ad applicarle;
(o) i criteri e le modalità organizzative dell’articolazione territoriale del partito;
(p) il regime degli atti di amministrazione patrimoniale, le regole per la redazione e approvazione dei bilanci, la
responsabilità degli organi di gestione e le modalità dei controlli contabili;
(q) le procedure e modalità per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito.
2. Lo statuto può altresì contenere norme integrative adottate in conformità a quanto stabilito dalla
presente legge.
Art.4
(Anagrafe degli iscritti al partito)
1. Il partito ha un’anagrafe degli iscritti, in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la
data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione al partito. L’inserimento nell’anagrafe degli
iscritti al partito è condizione per l’esercizio da parte dell’iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e
dallo statuto.
2. L’anagrafe degli iscritti al partito, aggiornata annualmente, è gestita nel rispetto delle norme vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati
l’anagrafe degli iscritti al partito per l’anno precedente. Il deposito è condizione necessaria perché il
partito possa accedere all’eventuale finanziamento pubblico e ad ogni altra risorsa pubblica di cui al
successivo articolo 12 della presente legge.
Art. 5.
(Assemblea nazionale).
1. L’assemblea nazionale eletta dagli iscritti secondo le modalità e nelle forme stabilite dallo statuto è
l’organo politico rappresentativo del partito.
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei rappresentanti
degli iscritti e sono di norma assunte a maggioranza dei partecipanti al voto. Lo statuto può prevedere
in casi determinati che le deliberazioni siano assunte con una maggioranza qualificata.
3. L’assemblea delibera di norma con voto palese.
Art. 6.
(Consiglio nazionale).
1. L’organo esecutivo collegiale del partito, denominato consiglio o coordinamanto nazionale (o centrale
o in altro modo), è eletto dall’assemblea nazionale del partito secondo le disposizioni statutarie. Se nel
partito sono presenti minoranze formalmente costituite, le deliberazioni assembleari vengono assunte
con modalità che assicurino una rappresentanza proporzionale delle minoranze. Il consiglio nazionale è
composto da un minimo di 30 a un massimo di 70 membri Alle deliberazioni del consiglio nazionale si
applicano le norme previste dall’art. 5 per l’assemblea nazionale.
2. Il Consiglio nazionale traccia le direttive per l’azione del partito in conformità alle deliberazioni
dell’assemblea nazionale. Spetta al consiglio nazionale la scelta dei candidati per le elezioni politiche
nazionali ed europee. Ove lo statuto del partito preveda che la designazione dei candidati avvenga
attraverso la preventiva consultazione degli iscritti o dei potenziali elettori (“primarie”), il consiglio
nazionale avrà il compito di convalidarne il risultato.
Art. 7.
(Segretario nazionale)
1. L’organo esecutivo monocratico del partito, segretario o coordinatore nazionale o altrimenti
denominato, viene eletto dall’assemblea nazionale del partito secondo le modalità stabilite dallo statuto.
2. Il segretario nazionale esprime l’indirizzo politico del partito sulla base del programma approvato al
momento della sua elezione. A lui è attribuita la rappresentanza legale del partito, salvo quanto previsto
dal successivo articolo 11/2..
3. Il segretario nazionale provvede e sovrintende allo svolgimento dell’attività del partito in attuazione
delle deliberazioni dell’assemblea nazionale e del consiglio nazionale.
4. Il segretario nazionale può farsi assistere, a norma dello statuto del partito, da una struttura ristretta
(segreteria) di collaboratori da lui scelti con l’approvazione del consiglio nazionale.
Art.8.
(Rinnovo e revoca degli organi esecutivi)
1. Scaduto il termine del mandato degli organi esecutivi, collegiale e monocratico, quale previsto dallo
statuto del partito, alle elezioni per il rinnovo di tali organi si procede entro i trenta giorni successivi alla
scadenza.
2. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi del partito da parte dell’assemblea
nazionale. Alla revoca si procede per voto segreto, su iniziativa di una quota di almeno il dieci per cento
dei componenti dell’assemblea nazionale. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei
nuovi organi esecutivi.
Art. 9.
(Organo di garanzia).
1. Lo statuto prevede un organo collegiale di garanzia, eletto dall’assemblea nazionale con mandato a
termine, al quale è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle
deliberazioni adottate dai vari organi del partito nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Ove riscontri specifiche violazioni, l’organo di garanzia può annullare gli atti e irrogare nei confronti
dei responsabili le sanzioni previste dallo statuto.
Art. 10
(Organizzazione territoriale)
1. Le articolazioni del partito sul territorio (sedi, sezioni, circoli) si strutturano in conformità al
modello nazionale con assemblee degli iscritti, organi esecutivi e organi di garanzia a livello
regionale, locale, cittadino o di quartiere, nel pieno rispetto dei principi generali di democrazia
interna e delle norme particolari previste dallo statuto.
2. Lo statuto del partito riconosce alle diverse articolazioni territoriali autonomia programmatica,
organizzativa e finanziaria nelle materie che non siano dallo statuto stesso riservate alla potestà
degli organi nazionali.
3. Alle articolazioni del partito sul territorio spetta la proposizione delle candidature per le elezioni
amministrative nell’ambito territoriale di loro rispettiva competenza, nelle forme e con le modalità
previste dal precedente articolo 6 per le elezioni politiche.
Art. 11.
(Gestione patrimoniale, finanziaria e contabile).
1. Il partito dispone ai vari livelli (centrale e territoriale) di un organo, monocratico o collegiale, incaricato
della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile. Tale organo, eletto secondo le norme dello statuto,
è costituito da persone scelte tra coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti per gli
esponenti aziendali delle banche.
2. L’organo di gestione cura l’amministrazione del patrimonio del partito e ne assicura l’equilibrio
finanziario nel rispetto del principio di economicità della gestione. Ha la rappresentanza legale del
partito limitatamente agli atti inerenti alle sue funzioni.
3. Il partito ha l’obbligo di impiegare tutte le risorse patrimoniali e finanziarie di cui dispone per le attività
corrispondenti alle proprie finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Gli organi di gestione sono responsabili verso il partito secondo le norme del mandato. Le azioni di
responsabilità contro gli organi di gestione sono deliberate dall’assemblea nazionale secondo le
modalità stabilite nello statuto.
5. Gli iscritti al partito hanno diritto di avere dagli organi di gestione notizia dello svolgimento degli affari,
di consultare i documenti relativi all’amministrazione del patrimonio del partito e di ottenere il rendiconto
dell’amministrazione nelle forme e nei termini stabiliti dallo statuto.
6. Per le obbligazioni assunte dagli organi di gestione per conto del partito i terzi possono far valere i
loro diritti unicamente sul patrimonio del partito.
7. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio del partito dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 12.
(Bilancio).
1. L’organo di gestione provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo del partito,
costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio deve essere corredato da una
relazione sulla gestione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile per la
redazione del bilancio e della relazione sulla gestione delle società di capitali.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea nazionale o da un organo collegiale ristretto
composto da delegati dell’assemblea nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno. Il bilancio deve
essere comunicato dall’organo di gestione all’organo di controllo almeno un mese prima del giorno
fissato per l’assemblea o per la riunione dell’organo collegiale ristretto che deve discuterlo. L’organo di
controllo, secondo le disposizioni statutarie, riferisce all’assemblea nazionale o all’organo collegiale
ristretto sui risultati dell’esercizio con le sue osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione.
Art. 13.
(Controllo contabile).
1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale,
iscritti nell’apposito registro, nominati dall’assemblea degli iscritti al partito o da un organo collegiale più
ristretto composto da delegati dell’assemblea degli iscritti.
2. Il revisore o la società di revisione verificano la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la
conformità del bilancio stesso alle norme regolatrici.
3. Il revisore o la società di revisione esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio,
indicando chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se esso
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del partito.
Art. 14.
(Tutela giurisdizionale).
1. Contro le violazioni di legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali e contro qualsiasi atto o
comportamento che integri compressione, limitazione o violazione delle regole poste a garanzia della
democrazia interna del partito quali indicate nell’articolo 3 della presente legge è riconosciuto ad ogni
iscritto al partito il diritto alla tutela giurisdizionale. Tale diritto è irrinunciabile e il suo esercizio non può
essere in alcun modo escluso o limitato dallo statuto.
2. Gli iscritti possono impugnare davanti al giudice contro i provvedimenti sanzionatori irrogati nei loro
confronti in violazione delle norme statutarie.
3. La tutela giurisdizionale si attua mediante ricorso alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede il partito o l’articolazione territoriale nel cui ambito si assume verificata la violazione o posto in
essere l’atto o il comportamento lesivo. Sul ricorso la Corte di appello, nella sezione appositamente
designata, si pronuncia nel termine di trenta giorni, ridotto a dieci in caso urgenza, con decreto motivato
non impugnabile, omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio.
4. Nel caso che a seguito di ricorso si siano accertate irregolarità nello svolgimento di elezioni interne al
partito o un non corretto computo dei voti, la Corte di appello procede alle conseguenti correzioni del
risultato, ove possibile, o altrimenti ad annullare l’esito delle elezioni disponendone la ripetizione.
Art. 15.
(Finanziamento pubblico e privato).
1. L’eventuale finanziamento pubblico o rimborso di spese elettorali e l’accesso ad ogni altra risorsa
pubblica, ove previsti in favore dei partiti dalle leggi in vigore, sono attribuiti esclusivamente alle
associazioni riconosciute ufficialmente come partito ai sensi della presente legge e sottoposte alle
norme in essa contenute. La legge stabilisce l’importo massimo consentito, per ogni singolo donatore,
dei contributi finanziari privati ai partiti riconosciuti.
Art. 16.
(Norma di rinvio).
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dallo statuto, ai partiti si applicano le
disposizioni del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.


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